Decontribuzione Sud: il Tribunale di Catania riconosce il beneficio agli agenti assicurativi dal luglio 2022 e annulla in parte un avviso INPS.

# Decontribuzione Sud e agenti assicurativi: il Tribunale di Catania annulla parzialmente il recupero INPS
A cura dell'Avv. Marco Profili – Studio Legale Marco Profili
22 ottobre 2026
Una controversia sul recupero degli sgravi contributivi
La Decontribuzione Sud ha generato un rilevante contenzioso tra l'INPS e gli operatori del settore assicurativo, con particolare riferimento alla possibilità, per le agenzie e gli intermediari, di beneficiare degli esoneri contributivi previsti per i datori di lavoro del Mezzogiorno.
La sentenza del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, del 16 marzo 2026 affronta questo tema esaminando l'opposizione di un'agenzia assicurativa a un avviso di addebito riferito ad agevolazioni contributive fruite tra gennaio 2021 e settembre 2024.
La decisione distingue due periodi: per i contributi relativi a luglio 2022–settembre 2024 il recupero è stato ritenuto illegittimo, mentre per gennaio 2021–giugno 2022 la richiesta dell'INPS è stata confermata.
Perché l'INPS contestava il beneficio alle agenzie assicurative
L'agevolazione, introdotta dall'articolo 27 del D.L. 104/2020 e successivamente disciplinata dall'articolo 1, commi 161 e seguenti, della Legge 178/2020, era soggetta alle condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Nel regime emergenziale collegato alla pandemia, l'INPS aveva interpretato le esclusioni relative al settore finanziario come applicabili anche alle attività assicurative comprese nella sezione K della classificazione NACE, incluse le agenzie di assicurazione identificate dal codice ATECO 66.22.02.
Gli operatori interessati contestavano questa impostazione, sottolineando la differenza tra una piccola agenzia di assicurazione e una grande impresa bancaria o assicurativa. Il nodo giuridico riguardava però soprattutto il rapporto tra le disposizioni nazionali e i differenti regimi europei di autorizzazione dell'agevolazione.
La svolta introdotta dalla Legge di Bilancio 2026
Nel corso del giudizio è intervenuta la Legge 30 dicembre 2025, n. 199. L'articolo 1, comma 860, lettera b), ha stabilito, mediante una disposizione di interpretazione autentica, che la Decontribuzione Sud si applica, a decorrere dal 1° luglio 2022 e nei limiti previsti, anche ai datori di lavoro privati appartenenti alle attività indicate nell'Allegato XIV.
L'elenco include, secondo la classificazione ATECO 2007 aggiornata al 2022:
- 66.22.01 – Broker di assicurazioni.
- 66.22.02 – Agenti di assicurazioni.
- 66.22.03 – Sub-agenti di assicurazioni.
- 66.22.04 – Produttori, procacciatori e altri intermediari delle assicurazioni.
La decorrenza del 1° luglio 2022 è determinante: la norma non estende automaticamente il beneficio al periodo precedente.
La decisione del Tribunale di Catania
Il Tribunale ha applicato la nuova disposizione all'agenzia ricorrente, la cui attività era classificata con codice ATECO 66.22.02.
Il giudice ha valorizzato la disciplina europea richiamata dalla Legge di Bilancio 2026, diversa da quella emergenziale COVID-19 che aveva fondato l'originaria interpretazione restrittiva dell'INPS.
Ha quindi dichiarato illegittima la revoca dell'agevolazione relativa al periodo dal 1° luglio 2022 al settembre 2024, annullando in tale parte l'avviso di addebito, comprese le somme aggiuntive riferite al medesimo periodo.
Per il periodo gennaio 2021–giugno 2022, invece, il Tribunale ha ritenuto ancora applicabile il precedente quadro normativo e ha confermato la pretesa restitutoria dell'Istituto.
Il ricorso è stato pertanto accolto soltanto in parte, con compensazione delle spese di lite.
Cosa significa per le agenzie assicurative
La decisione evidenzia che non è corretto valutare indistintamente un avviso INPS riferito a più annualità: occorre separare i periodi anteriori e successivi al 1° luglio 2022 e verificare quale disciplina fosse applicabile.
In concreto, l'analisi della posizione contributiva dovrebbe considerare:
- L'attività effettivamente svolta e il codice ATECO riferito al periodo esaminato.
- Gli esoneri applicati nelle dichiarazioni contributive.
- I mesi ai quali si riferiscono le somme richieste in restituzione.
- Gli atti ispettivi, gli avvisi di addebito e le eventuali opposizioni pendenti.
- Le condizioni previste dalla normativa nazionale e dai provvedimenti europei.
L'annullamento parziale della richiesta di recupero non equivale all'annullamento automatico dell'intero debito: è necessaria una ricostruzione analitica degli importi.
Le indicazioni INPS successive alla sentenza
Successivamente alla pronuncia del marzo 2026, l'INPS ha pubblicato la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, con istruzioni relative all'interpretazione autentica introdotta dalla Legge 199/2025, agli adempimenti previdenziali e ai contenziosi in corso.
L'Istituto ha chiarito anche il passaggio alla classificazione ATECO 2025: le attività assicurative interessate, precedentemente comprese nei codici 66.22.01–66.22.04, confluiscono nel codice 66.22.00.
La disciplina prevede inoltre che il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi di esonero possa essere fatto valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Gli operatori interessati dovrebbero quindi verificare con tempestività la propria posizione e le modalità operative applicabili.
Considerazioni conclusive
Il principio che emerge dalla sentenza è chiaro: per le agenzie assicurative rientranti nelle attività previste dalla Legge di Bilancio 2026, il riconoscimento della Decontribuzione Sud opera dal 1° luglio 2022, mentre il periodo precedente richiede una valutazione distinta e, nella fattispecie esaminata, la pretesa dell'INPS è stata confermata.
La pronuncia costituisce un riferimento utile, ma non determina automaticamente l'esito di ogni controversia. Occorre sempre esaminare la documentazione, le condizioni di accesso all'agevolazione, le annualità contestate e lo stato dell'eventuale contenzioso.
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**Documento allegato:** Tribunale di Catania, Giudice del Lavoro, sentenza del 16 marzo 2026, copia anonimizzata.
**Riferimenti:** Art. 27, D.L. 104/2020; art. 1, commi 161–167, Legge 178/2020; art. 1, commi 860–862, e Allegato XIV, Legge 199/2025; INPS, circolare n. 80 del 24 luglio 2026.
*Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione legale del singolo caso.*
Documenti e provvedimenti allegati
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